1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono:
2 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono assimilare la cerchia dei beneficiari di un trust considerati persone che esercitano il controllo sul trust alla cerchia dei beneficiari di un trust considerati persone oggetto di comunicazione di un trust che costituisce un istituto finanziario. Al riguardo devono adottare adeguate misure organizzative che garantiscano loro di identificare le distribuzioni versate ai beneficiari.
3 Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni alternative applicabili contenute nel commentario dell’OCSE relativo allo SCC.
1 Reporting Swiss financial institutions may:
2 Reporting Swiss financial institutions may align the scope of the beneficiaries of a trust treated as controlling persons of the trust with the scope of the beneficiaries of a trust treated as reportable persons of a trust that is a financial institution. In the process, they must have appropriate organisational procedures in place to ensure that they can identify distributions to the beneficiaries.
3 The Federal Council shall determine which alternative provisions in the OECD commentary on the CRS are applicable.
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