Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale
Internal Law 6 Finance 65 Exchange of information on tax matters

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

653.1 Federal Act of 18 December 2015 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOIA)

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Art. 28 Verifiche

1 L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri.

2 Per chiarire i fatti l’AFC può:

a.
verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’istituto finanziario o richiederne la produzione;
b.
raccogliere informazioni orali o scritte.

3 Se constata che l’istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

4 Se l’istituto finanziario e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione.

5 Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:

a.
della qualità di istituto finanziario secondo gli accordi applicabili e la presente legge;
b.
del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Art. 27 Statistics

1 The FTA shall publish the statistics necessary for the peer review of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

2 There is no right to access information beyond that published in accordance with paragraph 1.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.