1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base alle convenzioni applicabili e alla presente legge.
2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.
3 Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo le convenzioni applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:
3bis L’AFC può concedere alle autorità fiscali svizzere a cui inoltra le informazioni trasmesse spontaneamente dall’estero l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.50
4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:
50 Introdotto dal n. I 3 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3161; FF 2019 275).
1 The FTA shall operate an information system for processing personal data, including personal data on administrative and criminal proceedings and sanctions in tax matters, that it has received based on the applicable convention and this Act.
2 The data may only be processed by employees of the FTA or by specialists supervised by the FTA.
3 The information system assists the FTA in fulfilling its duties under the applicable convention and this Act. It may be used in particular:
4 The Federal Council shall regulate the details, in particular on:
50 Inserted by No I 3 of the FA of 21 June 2019 on the Implementation of the Recommendations of the Global Forum on Transparency and the Exchange of Information for Tax Purposes, in force since 1 Nov. 2019 (AS 2019 3161; BBl 2019 279).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.