1 Per l’esecuzione delle domande di assistenza amministrativa non sono addossate spese.
2 L’AFC può addossare integralmente o parzialmente alla persona interessata o al detentore delle informazioni le spese sostenute in relazione allo scambio di informazioni se:
3 Il Consiglio federale precisa le condizioni di cui al capoverso 2 e disciplina i dettagli.
1 Requests for administrative assistance are executed free of charge.
2 The FTA may charge the person concerned or the information holder for some or all of the costs it incurs in connection with the exchange of information if:
3 The Federal Council shall specify the circumstances relevant to paragraph 2 and rule on the details.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.