1 Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d’asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
2 Le modifiche relative all’entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide unicamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
3 I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:
4 L’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e di diritti di emissione.197
196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
1 All emission allowances, emission-reduction certificates, attestations and auction bids must be recorded in the Emissions Trading Registry.
2 Changes in the holding of emission allowances, emission-reduction certificates and attestations are valid only if they are recorded in the Emissions Trading Registry.
3 Emission-reduction certificates for the following emission reductions may not be recorded in the Emissions Trading Registry:
4 The FOEN maintains a record of issuing attestations and emission allowances in the form of an electronic database.196
195 Amended by No I of the O of 8 Oct. 2014, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3293).
196 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
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