1 I Cantoni verificano se i gestori di impianti adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.172
2 L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale scopo.
3 Se constata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l’UFAM.
4 L’UFAM può coinvolgere i Cantoni per chiarire domande a cui è necessario rispondere per l’esecuzione delle disposizioni relative al SSQE.173
172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
173 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 ETS participants shall inform the competent authority without delay in accordance with Annex 14 about:
3 Installation operators that carry on an activity in accordance with Annex 6 and that are exempt from the requirement to participate in the ETS shall notify the FOEN immediately:
169 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
170 Inserted by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.