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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 36

1 Il DATEC redige, per la prima volta nel 2019 e successivamente ogni tre anni, un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi individuali e sull’efficacia delle misure di riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili all’attenzione delle competenti commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

2 Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri il rapporto viene redatto per la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.

3 L’UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al raggiungimento degli obiettivi e a tal fine pubblica in particolare le seguenti informazioni:

a.
le sanzioni totali riscosse e le spese amministrative;
b.
il numero dei grandi importatori o dei raggruppamenti di emissioni;
c.
il numero e il tipo dei parchi veicoli nuovi.

Art. 35

1 If the CO2 emissions of a small-scale importer's vehicle exceed the individual target, then FEDRO shall impose a penalty.

2 Article 30 paras 2 and 3 apply mutatis mutandis.

3 Any sanctions for vans and light articulated vehicles shall be reduced by 5 per cent in 2022.106

105 Amended by No I of the O of 24 Nov. 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 859).

106 Inserted by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2022 311).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.