1 Il DATEC stabilisce annualmente nell’allegato 5 gli importi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 per il successivo anno di riferimento. Esso si basa sugli importi vigenti nell’Unione europea conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/63198 nonché sul tasso di cambio secondo il capoverso 2.99
2 Per la conversione in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell’anno precedente l’anno di riferimento.
98 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 24 cpv. 3 lett. a n. 3.
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
1 DETEC shall determine the amounts in accordance with Article 13 paragraph 1 of the CO2 Act each year for the following reference year in Annex 5. It shall use as a basis the amounts applicable in the European Union in accordance with Article 8 of Regulation (EU) 2019/63197 and the exchange rate in accordance with paragraph 2.98
2 For the conversion into Swiss francs, the average daily exchange rate for selling francs in the twelve months prior to 30 June in the year before the reference year applies.
97 See footnote to Art. 24 para. 3 let. a No 3.
98 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.