Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Internal Law 6 Finance 64 Taxation

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 146m Inizio dell’attuazione per progetti e programmi all’estero o per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera

In deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera d per progetti e programmi sono rilasciati attestati se:

a.
sono stati attuati in uno Stato partner prima del 1° gennaio 2022 sulla base di un accordo contrattuale tra la Confederazione Svizzera e la Fondazione Centesimo per il Clima;
a.
dopo il 1° gennaio 2022:
1.
vengono attuati all’estero o aumentano le prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, e
2.
la persona richiedente presenta la domanda secondo l’articolo 7 entro il 30 settembre 2022.

Art. 146l Counting emission reductions for projects outside Switzerland up to 2021

Emission reductions achieved outside Switzerland up to 2021 may be counted if:

a.
they are attested to by an emission-reduction certificate under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) of 9 May 1992392; and
b.
Annex 2 does not preclude their being counted.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.