1 La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di riscossione.
2 Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano la condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3.
3 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.
1 The portion of the revenue for the public is proportionately paid out to insurers by 30 June of the collection year.
2 Decisive for the calculation of the amount for each insurer is the number of persons it has insured who meet the requirements of Article 120 paragraph 3 as of 1 January of the collection year.
3 The difference between the amounts paid out and the sum of the actual distributed amounts is balanced in each subsequent year.
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