1 Ai progetti finalizzati all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34 cpv. 2 della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12 possono essere concessi contributi per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.
2 Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili del progetto. Essi sono stabiliti nell’allegato 12.
308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
1 For projects involving the direct use of geothermal energy to provide heat (Art. 34 para. 2 CO2 Act), assistance may be granted for prospecting and developing geothermal reservoirs if the projects meet the requirements of Annex 12.
2 Assistance shall not exceed 60 per cent of the eligible investment costs of the project as set out in Annex 12.
307 Amended by No I of the O of 1 Nov. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6753).
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