1 Alla fine di ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia calcola per ogni importatore o costruttore:
2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell’approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.
3 Il Consiglio federale può stabilire in quale misura nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si debba tenere conto in modo particolare delle automobili con emissioni di CO2 molto basse.
1 At the end of each year, the Swiss Federal Office of Energy shall calculate for each importer or manufacturer:
2 The Federal Council shall specify the data that importers or manufacturers must provide for the calculations specified in paragraph 1 for vehicles with no type approval. It may set a flat rate emission value for the calculation specified in paragraph 1 letter b if the data is not submitted by a certain deadline.
3 The Federal Council may specify the extent to which special account may be taken of vehicles with very low CO2 emissions when making the calculation specified in paragraph 1 letter b.
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