(art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA)
Il trasporto di persone con battelli sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costanza e sul Reno tra il lago Inferiore di Costanza e la frontiera svizzera sotto a Basilea è considerato effettuato all’estero.
7 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).
(Art. 8 para. 2 let. e VAT Act)
Passenger transport by ship on Lake Constance, the Untersee and the Rhine between the Untersee and the Swiss border below Basel is deemed to be a supply made abroad.
7 Inserted by No I of the O of 12 Oct. 2011, in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4739).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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