1 Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.
2 In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)21.
3 Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.
21 Nuova espr. giusta il n. I 16 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 In accordance with the safeguard clauses in the international agreements in the field of agriculture, the Federal Council may temporarily increase the rates of the General Tariff for agricultural products.
2 In cases of urgency, the EAER22 decides on such increases.
3 The EAER may set up an advisory committee on the application of price-related and volume-related safeguard clauses.
22 Expression in accordance with No I 16 of the Ordinance of 15 June 2012 (Reorganisation of the Departments), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 3655). This modification has been made throughout the text.
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