Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

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Art. 36 Perseguimento penale

1 Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni.

2 L’UDSC è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e di introduzione di armi sul territorio svizzero.166

3 Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un’infrazione contro la legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, la pena è quella prevista per l’infrazione più grave; può essere aumentata in modo appropriato.

166 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

Art. 36 Law enforcement

1 The cantons prosecute and judge offences. The Confederation supports the co-ordination of law enforcement between the cantons.

2 The FOCBS examines and judges contraventions against this Act with regard to travelling in transit and bringing weapons into Switzerland.162

3 If a contravention under paragraph 2 is also an offence under customs or VAT law, the penalty for the more serious offence is applicable; the penalty may be increased appropriately.

162 Amended by No I 13 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change to the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.