1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.
2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:
3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
1 Personal data may only be disclosed to third states if they can guarantee an adequate level of data protection.
2 If a third state does not guarantee an adequate level of data protection, personal data may be disclosed in special cases if:
3 Besides the cases mentioned in paragraph 2, personal data may also be disclosed in special cases if sufficient guarantees ensure adequate protection of the person concerned.
4 The Federal Council determines the scope and the terms of the guarantees to be provided.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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