Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

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Art. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.

2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

a.
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
b.
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata; o
c.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

Art. 32e Disclosing personal data to a state that is not bound by any of the Schengen association agreements

1 Personal data may only be disclosed to third states if they can guarantee an adequate level of data protection.

2 If a third state does not guarantee an adequate level of data protection, personal data may be disclosed in special cases if:

a.
the person concerned has consented beyond any doubt; if the personal data or personality profiles are particularly sensitive, the person must give their explicit consent;
b.
disclosure is necessary to protect the life or physical integrity of the person concerned; or
c.
disclosure is necessary to safeguard overriding public interests or to determine, exercise or assert legal rights in court.

3 Besides the cases mentioned in paragraph 2, personal data may also be disclosed in special cases if sufficient guarantees ensure adequate protection of the person concerned.

4 The Federal Council determines the scope and the terms of the guarantees to be provided.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.