1 L’Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:
2 Ogni Cantone gestisce un sistema d’informazione elettronico sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco.
3 Oltre al sistema d’informazione di cui al capoverso 2, i Cantoni possono gestire un sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco. Designano un organo incaricato di centralizzare e amministrare i dati.
4 I sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere consultati mediante un’unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei diritti d’accesso necessari.
5 La Confederazione può sostenere misure volte ad armonizzare i sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1–3.
6 Il Consiglio federale fissa i requisiti da adempiere affinché la Confederazione accordi gli aiuti finanziari di cui al capoverso 5.
134 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
1 The central office operates the following databases:
2 Every canton shall operate an electronic information system on the acquisition and possession of firearms.
3 In addition to the information system under paragraph 2, they may also operate a harmonised common information system on the acquisition and possession of firearms and designate a body that is responsible for merging and managing the data.
4 The information systems under paragraphs 1 and 3 may be consulted by users in accordance with their access rights by means of a single search request.
5 The Confederation may provide support for measures to harmonise the information systems defined under paragraphs 1–3.
6 The Federal Council defines the conditions that must be fulfilled in order to obtain funding from the Confederation under paragraph 5.
130 Amended by No I 5 of the FA of 25 Sept. 2015 on Improving the Exchange of Information between Authorities in relation to Weapons, in force since 1 July 2016 (AS 2016 1831; BBl 2014 303).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.