È legittimato al possesso di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma chi ha acquistato legalmente l’oggetto.
51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
Any person who has lawfully acquired a weapon or an essential or specially designed weapon component is authorised to possess the same.
48 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
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