Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.511 Ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

514.511 Ordinance of 25 February 1998 on War Material (War Material Ordinance, WMO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 22 Emolumenti

(art. 31 LMB)

1 Gli emolumenti per le autorizzazioni ammontano a:

a.
500 franchi per un’autorizzazione di principio;
b.
250 franchi per la successiva revisione, l’adeguamento o il rilascio di una nuova autorizzazione di principio;
c.
0,8 per cento del valore dei beni, ma almeno a 50 franchi e al massimo a 5000 franchi per le autorizzazioni di importazione o di esportazione;
d.56
200 franchi per le autorizzazioni di mediazione e di commercio, per le autorizzazioni generali d’importazione e di transito nonché per le autorizzazioni necessarie per la conclusione di un contratto giusta l’articolo 20 LMB;
e.57
...
f.58
100 franchi per le autorizzazioni specifiche di transito.

2 Se il rilascio di un’autorizzazione comporta spese straordinarie, gli emolumenti giusta il capoverso 1 lettere a, b, d, f possono essere aumentati al massimo della metà.59

3 Se le autorizzazioni di importazione o di esportazione non sono state utilizzate o lo sono state solo parzialmente oppure se i beni autorizzati sono stati rispediti, gli emolumenti riscossi in eccedenza possono essere rimborsati su domanda e dopo aver dedotto le spese amministrative. La domanda deve essere presentata entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione.

4 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di importazione e di esportazione di materiale bellico destinato all’esercito svizzero, all’UDSC, ai corpi di polizia svizzero e del Liechtenstein o a organizzazioni internazionali o ai loro uffici in Svizzera.60

5 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di transito di:

a.61
armi da fuoco e relative munizioni che i tiratori o i cacciatori fanno transitare verosimilmente allo scopo di partecipare a gare, esercitazioni di tiro, istruzioni o battute di caccia in uno Stato terzo;
b.
materiale bellico che deve essere fatto transitare dalla Svizzera nel quadro di procedure d’indagine di polizia o giudiziarie per inchieste in Stati terzi;
c.62
... 63

6 Non è riscosso alcun emolumento per:

a.
il rifiuto di una domanda d’autorizzazione, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione;
b.
la proroga di un’autorizzazione;
c.
i controlli di cui all’articolo 19;
d.
le prestazioni di servizio, segnatamente le risposte a richieste di chiarimento, le ispezioni in aziende e le manifestazioni informative.64

7 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200465 sugli emolumenti.66

56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

57 Abrogata dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

58 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

62 Abrogata dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

63 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

64 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).

65 RS 172.041.1

66 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).

Art. 23 Implementation

1 SECO shall implement this Ordinance.

2 Information on the legislation on war materiel may be obtained from SECO.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.