(art. 31 LMB)
1 Gli emolumenti per le autorizzazioni ammontano a:
2 Se il rilascio di un’autorizzazione comporta spese straordinarie, gli emolumenti giusta il capoverso 1 lettere a, b, d, f possono essere aumentati al massimo della metà.59
3 Se le autorizzazioni di importazione o di esportazione non sono state utilizzate o lo sono state solo parzialmente oppure se i beni autorizzati sono stati rispediti, gli emolumenti riscossi in eccedenza possono essere rimborsati su domanda e dopo aver dedotto le spese amministrative. La domanda deve essere presentata entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione.
4 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di importazione e di esportazione di materiale bellico destinato all’esercito svizzero, all’UDSC, ai corpi di polizia svizzero e del Liechtenstein o a organizzazioni internazionali o ai loro uffici in Svizzera.60
5 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di transito di:
6 Non è riscosso alcun emolumento per:
7 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200465 sugli emolumenti.66
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
57 Abrogata dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
58 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
62 Abrogata dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
63 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
64 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).
66 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).
1 SECO shall implement this Ordinance.
2 Information on the legislation on war materiel may be obtained from SECO.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.