Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.511 Ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

514.511 Ordinance of 25 February 1998 on War Material (War Material Ordinance, WMO)

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Art. 14 Procedura

(art. 29 LMB)

1 La SECO decide delle domande di autorizzazione di principio, dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).44

2 Per le autorizzazioni di affari con l’estero secondo l’articolo 22 LMB e la conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB decide la SECO d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La SECO decide inoltre d’intesa con:45

a.
i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) se sono in gioco interessi di politica di sicurezza o di armamento;
b.
l’Ufficio federale dell’energia se sono in gioco interessi in materia nucleare;
c.46
l’Ufficio federale dell’aviazione civile e i servizi competenti del DDPS per i transiti con aeromobili civili.

2bis In caso di importanti procedure d’autorizzazione, la SECO consulta il SIC.47

3 I servizi interessati stabiliscono quali domande sono rilevanti ai fini della politica estera o di sicurezza ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LMB e devono pertanto essere sottoposte per decisione al Consiglio federale.48

4 Se i servizi interessati non possono accordarsi sulla trattazione di una domanda ai sensi dei capoversi 2 e 3, la domanda è sottoposta alla decisione del Consiglio federale.

5 In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, i servizi interessati possono rinunciare a una trattazione comune e autorizzare la SECO a decidere autonomamente.

44 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 20 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).

46 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).

47 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2008 (RU 2008 5495). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 20 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

Art. 15 Prohibition of assignment and term of validity

1 Initial, general and specific licences may not be assigned.

2 Import, export and transit licences are valid for one year and may be extended by a maximum of six months.

3 General import licences and general transit licences are valid for two years. If they have been issued on the basis of an initial licence, they cease to be valid on the expiry of the initial licence.

51 Amended by No I of the O of 21 Nov. 2001, in force since 1 March 2002 (AS 2002 312).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.