1 La Confederazione e i Cantoni possono riscuotere emolumenti per l’accesso ai geodati di base e per la loro utilizzazione.
2 Armonizzano i principi tariffari per i geodati di base di diritto federale e per i geoservizi di interesse nazionale.
3 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per l’accesso ai geodati di base della Confederazione e per la loro utilizzazione, nonché per l’utilizzazione dei geoservizi della Confederazione. Gli emolumenti comprendono:
1 The Confederation and cantons may charge fees for the access to and use of official geodata.
2 They shall harmonise the principles of the fee structure for the official geodata and geodata services of national interest.
3 The Federal Council regulates the fees for the access to and use of basic geodata and the geodata services of the Confederation. The fees are made up as follows:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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