(art. 142 cpv. 4 OPAn)
1 Sono considerati riconosciuti i metodi per la produzione di animali geneticamente modificati di cui all’allegato 1.
2 Un metodo può essere riconosciuto se il suo impiego è diffuso e se, in confronto ad altri metodi, risulta rispettoso degli animali. Nel confronto si tiene conto degli interventi e delle misure eseguiti nonché del tasso di successo e del numero di animali prodotti in sovrannumero.
3 I metodi riconosciuti devono essere applicati nel rispetto degli animali e conformemente a una procedura standard.
4 I centri di detenzione di animali da laboratorio devono mettere disposizione dell’autorità cantonale preposta all’autorizzazione una documentazione attestante il tasso di successo conseguito in applicazione dei metodi riconosciuti. Se il tasso di successo è insufficiente, il centro di detenzione di animali da laboratorio prende misure di miglioramento.
(Art. 142 para. 4 AWO)
1 The approved methods for producing genetically modified animals are listed in Annex 1.
2 A method may be approved if it is in widespread practical use and best ensures the well-being of the animals compared with other methods. Both the implementation of the procedures and measures and the success rate and number of surplus animals must be taken into account.
3 The approved methods shall be used in accordance with a standard protocol in a manner that best ensures the well-being of the animals.
4 The laboratory animal facility shall keep a record of the success rate in the use of the approved methods for the attention of the cantonal authorities. If the success rate is unsatisfactory, the laboratory animal facility must take action to improve it.
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