(art. 126 e 145 cpv. 1 lett. a OPAn)
1 Se sono rilevati aggravi simili fra loro in diversi esemplari di piccoli roditori geneticamente modificati appartenenti a linee nuove, a linee non sufficientemente caratterizzate o a linee suscettibili di presentare mutazioni patologiche, il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio è tenuto a darne notifica all’autorità cantonale preposta all’autorizzazione gli aggravi osservati (notifica provvisoria).
2 La notifica provvisoria deve indicare:
3 La notifica provvisoria deve aver luogo entro due settimane dalla constatazione degli aggravi.
4 Se l’esistenza di aggravi è confermata in base al rilevamento, il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio è tenuto a effettuare una notifica definitiva ai sensi dell’articolo 18. In caso di mancata conferma di aggravi inizialmente individuati, egli deve parimenti notificare tale fatto all’autorità cantonale.
(Art. 126 and 145 para. 1 let. a AWO)
1 If similar signs of strain are found in several animals of a new or insufficiently characterised line or of a line likely to have a clinical pathological phenotype, the head of the laboratory animal facility must report the strain observed to the cantonal authorities (provisional report).
2 The provisional report must contain the following information:
3 The provisional report must be submitted within two weeks of the strain being observed.
4 If strain is confirmed by additional recordings, the head of the laboratory animal facility must submit a definitive report in accordance with Article 18. If the initial strain is not confirmed, he or she must likewise report this to the authorities.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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