1 Nell’ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:
2 Nell’ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni.
1 The following individuals may, in the course of their statutory duties, process personal data, in particular personal data that requires particular protection, and personality profiles and access them using the call procedure:
2 Employees of the cantonal authorisation authorities and members of the cantonal committees on animal experiments may, in the course of their statutory duties, inspect data relating to authorisation requests and decisions from other cantons using the call procedure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.