1 Il patrimonio iniziale della Fondazione consta del fondo del Parco nazionale, costituito dalla Lega svizzera per la protezione della natura.
2 La Fondazione finanzia i suoi compiti con il reddito del suo patrimonio e con altri introiti.
3 La Confederazione versa un contributo annuo per le spese di amministrazione, sorveglianza e manutenzione.
4 La Fondazione può riscuotere tasse per l’uso degli impianti del Parco nazionale.
5 Il patrimonio della Fondazione può essere intaccato solo in casi straordinari. Non può comunque scendere sotto 1000 000 di franchi.
1 The original assets of the Foundation shall comprise the National Park Fund established by the Swiss Nature Protection League.
2 In order to fulfil its tasks, the Foundation shall use the revenues from the Foundation assets and other income.
3 The Confederation shall contribute an annual sum to the costs of management, supervision and maintenance.
4 The Foundation may charge fees for the use of facilities within the National Park.
5 The Foundation assets may only be used in exceptional cases. They must not fall below 1,000,000 francs.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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