1 Nell’accedere a risorse genetiche in Svizzera, l’utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti:
2 Nel caso in cui il nome e l’indirizzo della persona di cui al capoverso 1 lettera d siano soggetti al segreto commerciale, questi dati non devono essere trasmessi agli utenti successivi.
3 Prima dell’autorizzazione di messa in commercio oppure, se tale autorizzazione non è necessaria, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche, l’utente deve notificare all’UFAM le informazioni di cui al capoverso 1.
4 La notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è prevista alcuna commercializzazione.
5 A prova dell’avvenuta notifica, l’utente riceve un numero di registro e, su richiesta, una certificazione attestante che sono state rispettate le prescrizioni svizzere sull’accesso e sulla condivisione dei benefici.
6 Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere conservate conformemente a quanto prescritto nell’articolo 3 capoverso 5 e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità esecutive.
7 Sono escluse dall’obbligo di notifica di cui al capoverso 3 le risorse genetiche per le quali le informazioni di cui al capoverso 1 sono già state registrate nel quadro di un’altra procedura e messe globalmente a disposizione dell’UFAM.
1 On accessing genetic resources in Switzerland, the user must record and retain and following information and pass it on to subsequent users:
2 If the name and address of the person under paragraph 1 letter d are subject to trade secrecy, this information need not be passed on to subsequent users.
3 The user must notify the FOEN of the information specified in paragraph 1 before market approval or, if such approval is not required, before the commercialisation of products developed on the basis of utilised genetic resources.
4 Notification may also be given voluntarily, in particular if no commercialisation is intended.
5 The user receives a register number as evidence of the notification and, on request, an attestation to the effect that the Swiss provisions on access and sharing of benefits have been complied with.
6 The information specified in paragraph 1 must be retained in accordance with the requirements set out in Article 3 paragraph 5 and be made available on request to the implementing authorities.
7 Genetic resources in respect of which the information specified in paragraph 1 has already been recorded and made available to the FOEN in global form in connection with a different procedure are exempt from the notification requirements under paragraph 3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.