1 Tenendo conto dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 511/20145, l’UFAM tiene un elenco pubblico di collezioni riconosciute per le quali il detentore garantisce che:
2 L’aggiunta di una collezione all’elenco avviene su domanda del detentore della collezione dopo che l’UFAM ha verificato e confermato che la collezione o una determinata parte di essa soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1. L’UFAM può delegare la verifica a terzi.
3 Se vi sono indizi che la collezione o una determinata parte di essa non soddisfa più le esigenze di cui al capoverso 1, l’UFAM stabilisce un termine entro il quale devono essere adottate le misure necessarie. Se allo scadere del termine stabilito le esigenze non sono ancora soddisfatte, l’UFAM stralcia dall’elenco la collezione o la parte interessata.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 4.
1 The FOEN, taking account of Article 5 of Ordinance (EU) No. 511/20145, keeps a public register of recognised collections for which the holder guarantees that:
2 A collection is included in the register if requested by a holder and after the FOEN has verified and confirmed the compliance of the collection or a specific part thereof with the requirements under paragraph 1. The FOEN may commission third parties to perform this verification.
3 If there are signs that a collection or a specific part thereof no longer meets the requirements under paragraph 1, the FOEN sets a deadline by which the necessary measures must be taken. If the requirements are not met by the deadline, the FOEN removes the collection or the part concerned thereof from the register.
5 See also footnote to Art. 4 para. 4.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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