1 Nell’adempiere l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 23n LPN, l’utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti:
2 Se determinate informazioni di cui al capoverso 1 lettera b non sono note e non possono essere ottenute, è necessario indicarne i motivi, conservarli e trasmetterli agli utenti successivi.
3 Nel caso in cui il nome e l’indirizzo della persona di cui al capoverso 1 lettera b numero 5 siano soggetti al segreto commerciale, questi dati non devono essere trasmessi agli utenti successivi.
4 In presenza di una situazione di emergenza riconosciuta a livello internazionale o nazionale in cui è in pericolo la salute dell’uomo, di animali o di piante oppure l’ambiente, è sufficiente che l’obbligo di diligenza in caso di utilizzazione di risorse genetiche che sono agenti patogeni od organismi nocivi sia interamente adempiuto solo fino al momento in cui i prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di queste risorse genetiche sono commercializzati.
5 Tutte le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere conservate come segue e, su richiesta, essere messe a disposizione delle autorità esecutive:
1 In meeting the due diligence requirement in accordance with Article 23n NCHA, users must in particular record, keep and pass on the following information to subsequent users:
2 If specific information under paragraph 1 letter b is unknown and cannot be obtained, the reasons must be recorded, kept and passed on to subsequent users.
3 If the name and address of the person under paragraph 1 letter b number 5 are subject to trade secrecy, this information need not be passed on to subsequent users.
4 In an internationally or nationally recognised emergency that threatens the health of humans, animals or plants or the environment, it suffices if the due diligence requirement for the utilisation of genetic resources that are pathogenic or harmful organisms is fully met at the time of the commercialisation of products developed on the basis of the utilised genetic resources.
5 All information specified in paragraphs 1 and 2 must be retained as follows and be made available on request to the implementing authorities:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.