L’UST comunica alla GLEIF i dati necessari per l’iscrizione nel registro GLEIF.
The FSO discloses to the GLEIF the data required for registration in the GLEIF register.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.