1 Il Consiglio federale stabilisce i termini per l’armonizzazione tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010.
2 Esso può protrarre oltre il censimento del 2010 i termini per l’introduzione delle caratteristiche di cui all’articolo 6 lettere a e d nei registri degli abitanti e incaricare l’Ufficio federale di emanare le istruzioni per disciplinare i particolari.
1 The Federal Council shall stipulate the deadlines for harmonisation, taking account of the requirements for the 2010 census.
2 It may extend the deadlines for the entering of the attributes listed in Article 6 letters a and d in the registers of residents beyond the census 2010 and instruct the Federal Office to issue directives regulating the details.
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