I risultati delle elaborazioni possono essere pubblicati soltanto in modo da non permettere l’identificazione delle persone interessate.
The results of assessments may only be disseminated in such a manner that the persons concerned may not be identified.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.