Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 42 Scienza e ricerca
Internal Law 4 Education - Science - Culture 42 Science and research

420.233 Ordinanza del 20 settembre 2017 dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti (Ordinanza sulle indennità di Innosuisse)

420.233 Ordinance of the Swiss Innovation Agency of 20 September 2017 on the Fees and other Contractual Conditions for Members of the Innovation Council and on the Remuneration of Experts (Innosuisse Remuneration Ordinance)

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Art. 12 Affari per proprio conto

1 I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti non possono utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico, di cui sono venuti a conoscenza nel quadro della loro attività per Innosuisse, per conseguire un vantaggio per sé o terzi.

2 I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti che dispongono di informazioni che non sono di dominio pubblico, la cui divulgazione può influire sulla quotazione di valori mobiliari o valute in maniera prevedibile, non possono concludere affari per proprio conto con tali valori mobiliari o valute. L’acquisto di valute per coprire il fabbisogno giornaliero è in ogni caso consentito.

3 È considerato affare per proprio conto ogni negozio giuridico che i membri del Consiglio dell’innovazione o gli esperti concludono in nome proprio e per proprio conto o per conto di terzi, o che danno l’incarico di concludere per conto di una persona a loro vicina, oppure che fanno concludere da un terzo in particolare al fine di nascondere la propria identità.

Art. 12 Dealings on one’s own account

1 Members of the Innovation Council and experts may not use or claim any other advantage from information that is not publicly accessible and of which they become aware of as part of their work for Innosuisse.

2 If members of the Innovation Council and experts have information that is not publicly accessible and the disclosure of which may have a foreseeable effect on the value of securities and foreign currency, they may not invest in any of these securities and foreign currency on their own account. The purchase of foreign currencies to cover daily requirements is permitted at any time.

3 Dealings on one’s own account refer to legal business conducted by members of the Innovation Council or experts on their own account or on the account of a third party or that they arrange for a close person or for which they engage a third party, particularly to cover their identity.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.