Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 42 Scienza e ricerca
Internal Law 4 Education - Science - Culture 42 Science and research

420.233 Ordinanza del 20 settembre 2017 dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti (Ordinanza sulle indennità di Innosuisse)

420.233 Ordinance of the Swiss Innovation Agency of 20 September 2017 on the Fees and other Contractual Conditions for Members of the Innovation Council and on the Remuneration of Experts (Innosuisse Remuneration Ordinance)

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Art. 11 Ricusazione

1 I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti sono tenuti a ricusarsi se la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio. L’impressione di parzialità è motivo di ricusazione sufficiente.

2 Sono considerati motivi di parzialità segnatamente le relazioni particolarmente strette o le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interessate da detto affare o processo decisionale.

3 In caso di dubbio sulla ricusazione decide il presidente del consiglio d’amministrazione.

Art. 11 Recusal

1 Members of the Innovation Council and experts shall recuse themselves if there is a conflict of interests. The suspicion of a conflict of interests shall suffice.

2 Reasons for the conflict of interests specifically include special connections or personal friendship with or hostility towards the natural or legal person participating in or affected by a business or a decision process.

3 In the event of any doubt, the chairperson of the Board of Directors shall decide on the recusal.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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