1 I programmi speciali e i programmi di promozione tematici devono risultare di interesse nazionale.
2 La realizzazione dei programmi speciali e dei programmi di promozione tematici può avvenire attraverso:
3 I programmi speciali e i programmi di promozione tematici sono limitati nel tempo.
4 Se necessario saranno stabilite le misure da applicare ai singoli casi per la valutazione dei programmi, in particolare per la verifica dell’efficacia.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 699).
1 Special programmes and topic-specific funding programmes must serve Swiss national interests.
2 The implementation of special programmes and topic-specific programmes can be carried out:
3 Special programme and topic-specific funding programmes are temporary.
4 If necessary on a case-by-case basis, appropriate measures for the evaluation of the programme, particularly its effectiveness, shall be specified.
5 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).
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