1 Nel pianificare la loro attività finanziata con i mezzi finanziari della Confederazione, gli organi di ricerca rispettano i seguenti principi:
2 Nell’adempiere i loro compiti, gli organi di ricerca promuovono:
3 Nell’adempiere i loro compiti, gli organi di ricerca tengono inoltre conto:
4 Nel promuovere l’innovazione, gli organi di ricerca provvedono inoltre affinché questa fornisca un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all’occupazione in Svizzera.
1 When planning federally funded activities, research bodies shall take the following into account:
2 When fulfilling their tasks, they encourage:
3 Furthermore, when fulfilling their tasks, they take account of:
4 When promoting innovation they are attentive to their contribution to competitiveness, value creation and employment in Switzerland.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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