Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 42 Scienza e ricerca
Internal Law 4 Education - Science - Culture 42 Science and research

420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

420.1 Federal Act of 14 December 2012 on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)

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Art. 6 Principi e mandati

1 Nel pianificare la loro attività finanziata con i mezzi finanziari della Confederazione, gli organi di ricerca rispettano i seguenti principi:

a.
la libertà della ricerca, la qualità scientifica della ricerca e dell’innovazione, nonché il pluralismo di opinioni e metodi scientifici;
b.
la libertà dell’insegnamento e la stretta connessione tra insegnamento e ricerca;
c.
l’integrità scientifica e la buona prassi scientifica.

2 Nell’adempiere i loro compiti, gli organi di ricerca promuovono:

a.
le nuove leve scientifiche;
b.
le pari opportunità e la parità effettiva tra donne e uomini.

3 Nell’adempiere i loro compiti, gli organi di ricerca tengono inoltre conto:

a.
degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente;
b.
della cooperazione internazionale degli altri organi di ricerca e della Confederazione.

4 Nel promuovere l’innovazione, gli organi di ricerca provvedono inoltre affinché questa fornisca un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all’occupazione in Svizzera.

Art. 6 Principles and missions

1 When planning federally funded activities, research bodies shall take the following into account:

a.
the freedom of research, the scientific quality of research and innovation, and the variety of scientific opinions and methods;
b.
the freedom of teaching and the close relationship between teaching and research;
c.
scientific integrity and good scientific practice.

2 When fulfilling their tasks, they encourage:

a.
the career development of promising young researchers;
b.
equal opportunities and true gender equality between men and women.

3 Furthermore, when fulfilling their tasks, they take account of:

a.
the goals of the sustainable development of society, the economy and the environment;
b.
international collaboration undertaken by other research bodies and the Confederation.

4 When promoting innovation they are attentive to their contribution to competitiveness, value creation and employment in Switzerland.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.