1 Le istituzioni di promozione della ricerca e l’Amministrazione federale, per quanto svolga o promuova attività di ricerca, riferiscono periodicamente al Consiglio federale o al dipartimento competente sulla loro attività e sulla realizzazione dei programmi pluriennali.
2 Il dipartimento competente disciplina la forma, la portata e il momento della presentazione dei rapporti, se del caso nell’ambito della convenzione sulle prestazioni conclusa con l’istituzione interessata.
3 Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale mediante i messaggi ERI.
1 The research funding institutions and the Federal Administration, insofar as it carries out or promotes research, shall periodically report on their activities and on the implementation of the multi-year programme to the Federal Council or the department responsible.
2 The department responsible regulates the form, extent and timing of the report, if appropriate in the context of the service level agreement concluded.
3 The Federal Council shall provide the Federal Assembly with the periodic ERI Dispatch.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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