1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.
2 Nei trattati può anche stipulare accordi concernenti:
3 Se i trattati di cui al capoverso 1 interessano i loro compiti, gli organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il settore dei PF devono essere previamente sentiti.
1 The Federal Council may conclude international treaties on international collaboration on research and innovation.
2 In the treaties, it may make arrangements for:
3 If the agreements under paragraph 1 affect the tasks of specific research bodies, the Swiss University Conference or the ETH Board, they must be consulted beforehand.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.