1 Il Consiglio federale può subordinare la concessione di aiuti finanziari ai centri di ricerca universitari alla condizione che questi presentino, per le loro attività di ricerca e innovazione, una strategia per la valorizzazione del sapere e per il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l’economia.
2 Può inoltre subordinare la concessione di aiuti finanziari a una o più delle seguenti condizioni:
3 Se i centri di ricerca universitari interessati omettono di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.
1 The Federal Council may make federal funding for higher education research centres contingent on higher education research centres developing a strategy for their research and innovation activities on the exploitation of knowledge and the knowledge and technology transfer between higher education institutions and the private sector.
2 It may additionally make the granting of federal funding contingent on one or more of the following requirements:
3 If the higher education research centres concerned fail to implement the measures under paragraph 2 letter b, the creators may request the reassignment of the intellectual property rights or the rights of use.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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