Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 42 Scienza e ricerca
Internal Law 4 Education - Science - Culture 42 Science and research

420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

420.1 Federal Act of 14 December 2012 on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)

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Art. 27 Valorizzazione dei risultati della ricerca

1 Il Consiglio federale può subordinare la concessione di aiuti finanziari ai centri di ricerca universitari alla condizione che questi presentino, per le loro attività di ricerca e innovazione, una strategia per la valorizzazione del sapere e per il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l’economia.

2 Può inoltre subordinare la concessione di aiuti finanziari a una o più delle seguenti condizioni:

a.
la proprietà intellettuale o i diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca finanziata con tali aiuti sono trasferiti al centro di ricerca universitario per il quale il beneficiario lavora;
b.
il centro di ricerca universitario interessato prende provvedimenti per promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca, in particolare la loro utilizzazione commerciale, e per fare partecipare in modo equo gli inventori ai ricavi che ne derivano;
c.
il partner incaricato della ricerca e il partner attuatore presentano una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.

3 Se i centri di ricerca universitari interessati omettono di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.

Art. 27 Exploitation of research findings

1 The Federal Council may make federal funding for higher education research centres contingent on higher education research centres developing a strategy for their research and innovation activities on the exploitation of knowledge and the knowledge and technology transfer between higher education institutions and the private sector.

2 It may additionally make the granting of federal funding contingent on one or more of the following requirements:

a.
the intellectual property rights or the rights of use to the results of federally funded research are transferred to the employer higher education research centre;
b.
the employer higher education research centre concerned takes measures to promote the exploitation of research results, in particular their commercial use, and to share the revenues appropriately with the creators of the intellectual property;
c.
the research and implementing partners propose regulations for intellectual property and rights of use.

3 If the higher education research centres concerned fail to implement the measures under paragraph 2 letter b, the creators may request the reassignment of the intellectual property rights or the rights of use.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.