Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 42 Scienza e ricerca
Internal Law 4 Education - Science - Culture 42 Science and research

420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

420.1 Federal Act of 14 December 2012 on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)

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Art. 12 Integrità scientifica e buona prassi scientifica; sanzioni

1 Le istituzioni di promozione della ricerca provvedono affinché la ricerca da loro promossa sia condotta secondo le regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica.

2 Se vi è motivo di sospettare una violazione di tali regole, nell’ambito delle loro procedure di promozione e di controllo possono chiedere informazioni a istituzioni o persone svizzere ed estere interessate o fornire informazioni a tali istituzioni o persone.

3 Nei loro regolamenti prevedono sanzioni di diritto amministrativo per le violazioni dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica in relazione all’acquisizione o all’impiego dei loro sussidi. Al riguardo possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a.
l’ammonimento scritto;
b.
l’avvertimento scritto;
c.
la riduzione, il blocco o la restituzione dei sussidi;
d.
l’esclusione temporanea da altre procedure di domanda di sussidio.

4 Le istituzioni di promozione della ricerca possono informare delle violazioni e delle sanzioni l’istituzione datrice di lavoro.

5 I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi commessi nell’ambito della promozione della ricerca sono perseguiti dalla SEFRI conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197421 sul diritto penale amministrativo.

Art. 12 Scientific integrity and good scientific practice; sanctions

1 The research funding institutions ensure that research which they support conforms to the rules of scientific integrity and good scientific practice.

2 If they have good reason to believe that these rules are being breached, they may, within their promotion and controlling mechanisms, obtain information from national or foreign institutions or persons concerned and provide information to such institutions or persons.

3 They shall set out administrative sanctions in their regulations for violations of scientific integrity and good scientific practice in connection with the acquisition and use of their funding. They may apply one or more of the following measures:

a.
written reprimand;
b.
written warning;
c.
reduction, suspension or repayment of the contributions;
d.
temporary exclusion from making further applications.

4 They may inform the employing institution of violations and sanctions.

5 Offences under Article 37 or 38 of the Subsidies Act of 5 October 199020 in relation to the promotion of research are prosecuted by SERI in accordance with the provisions of the Federal Act of 22 March 197421 on Administrative Criminal Law.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.