Per l’adempimento dei propri compiti, la Confederazione può partecipare a organizzazioni private o pubbliche oppure istituire organizzazioni particolari.
To fulfil its tasks, the Confederation may participate in private or public organisations or establish special organisations.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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