1 La Confederazione collabora con i Cantoni e i Comuni. Tiene conto delle loro misure di promozione dello sport e dell’attività fisica.
2 La Confederazione promuove l’iniziativa privata e collabora in particolare con le federazioni sportive svizzere.
1 The Confederation shall work with the cantons, and communes. It shall take account of their measures to promote sport and exercise.
2 The Confederation shall encourage private ventures and work closely with Swiss sports associations.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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