1 La Confederazione può sostenere, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento dei docenti che insegnano educazione fisica.
2 I Cantoni, dopo aver consultato la Confederazione, stabiliscono l’entità minima e i requisiti qualitativi della formazione dei docenti che insegnano educazione fisica.
1 In cooperation with the cantons, the Confederation may support the basic and continuing training of teachers who give sports lessons.
2 In consultation with the Confederation, the cantons shall determine the minimum level of sports teacher training and specify the requirements their training must meet.
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