1 Nell’ambito dell’insegnamento scolastico, i Cantoni promuovono le opportunità di praticare quotidianamente sport e attività fisica. Provvedono affinché siano disponibili gli impianti e il materiale necessari.
2 L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio nella scuola dell’obbligo e nel livello secondario II.
3 La Confederazione, dopo aver consultato i Cantoni, stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola dell’obbligo e nel livello secondario II, eccezion fatta per le scuole professionali di base. Al riguardo, considera le esigenze specifiche del livello di scuola.
4 Nella scuola dell’obbligo sono obbligatorie almeno tre lezioni di educazione fisica alla settimana.
5 Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole professionali di base.
1 The cantons shall promote daily sports and exercise options within the context of schooling. They provide the necessary facilities and equipment.
2 Sports lessons are mandatory in compulsory schools and upper secondary schools.
3 In agreement with the cantons, the Confederation shall lay down the minimum number of lessons and quality standards for sports lessons in compulsory schools and upper secondary schools excluding vocational schools. In doing so, the Confederation shall take the school level requirements into account.
4 Three sports lessons a week are mandatory in compulsory schools.
5 The Confederation shall specify the minimum number of lessons and quality standards required for sports lessons at vocational schools.
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