Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Internal Law 4 Education - Science - Culture 41 Schools

414.205.6 Ordinanza del 23 marzo 2018 del Consiglio svizzero di accreditamento sugli emolumenti per le procedure di accreditamento e per prestazioni fornite per conto di terzi (Ordinanza sugli emolumenti CSA, OEm-CSA)

414.205.6 Ordinance of the Swiss Accreditation Council of 23 March 2018 on the Fees for Accreditation Procedures and Services on behalf of Third Parties (SAC Fees Ordinance, FeeO-SAC)

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Art. 5 Accreditamento di programmi

1 I costi diretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU che richiede cinque esperti e una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 13 000 franchi, IVA esclusa.

2 I costi indiretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU per una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 20 000 franchi, IVA esclusa.

3 In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o più piccolo o di una visita sul posto più lunga o più breve, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi.

4 I costi di un’eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi nell’importo forfettario; essi sono fatturati in base al dispendio.

Art. 5 Programme accreditation

1 The direct costs of a programme accreditation procedure in accordance with HEdA with five assessors and a 1-5-day on-site visit shall be charged at a flat rate, excluding VAT, of CHF 13,000.

2 The indirect costs of a programme accreditation procedure in accordance with HEdA with a 1.5-day on-site visit shall be charged at a flat-rate, excluding VAT of CHF 20,000.

3 For larger or smaller groups of assessors or longer or shorter on-site visits, the fees shall be adjusted according to the schedule of fees for services provided by the Accreditation Agency to third parties.

4 The costs of any other revision work shall not be included in the flat rate; they shall be charged on the basis of the given workload.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.