1 Un programma di studio è ammesso all’accreditamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
2 Per i programmi di studio congiunti si applicano le stesse regole e gli stessi standard validi per gli altri programmi di studio. Essi sono ammessi all’accreditamento di programmi se la scuola universitaria o un altro istituto accademico richiedente:
3 I programmi di studio sono ammessi alla procedura di accreditamento di programmi senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1 lettera b se il loro accreditamento è un presupposto per il riconoscimento professionale secondo una legge speciale.13
13 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).
1 A study programme shall be admitted for programme accreditation if it meets following requirements:
2 The same rules and standards apply to cooperation study programmes as for other study programmes. They are admitted for programme accreditation if the applying higher education institution or other institution within the higher education sector:
3 Study programmes may be submitted for programme accreditation without prior verification of fulfilment of the requirement laid down in paragraph 1 letter b if accreditation is a prerequisite under special legislation for recognition of the given professional activity.12
12 Inserted by No I of the O of the Higher Education Council of 26 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5929).
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