1 Il mandato di prestazioni secondo l’articolo 33 per gli anni 2008–2011 è prorogato di un anno ed è valido anche per il 2012.
2 Può essere modificato e completato.
3 Gli accordi sugli obiettivi conclusi dal Consiglio dei PF con i PF e gli istituti di ricerca per gli anni 2008–2011 in virtù dell’articolo 33a sono validi anche per il 2012. Il Consiglio dei PF può completarli.
1 The performance mandate for 2008–2011 in accordance with Article 33 shall be extended by one year and continues to apply in 2012.
2 It may be amended and added to.
3 The agreements on operational objectives for 2008–2011 reached between the ETH Board and the two federal institutes of technology and the four research institutes within the ETH Domain on the basis of Article 33a shall also apply in 2012. The ETH Board may add to the agreements.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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