1 I PF e gli istituti di ricerca possono installare un sistema di videosorveglianza, se necessario per proteggere il personale, gli studenti e i visitatori, nonché l’infrastruttura e l’esercizio.
2 I segnali video possono essere registrati. Nel caso di eventi rilevanti per la sicurezza le registrazioni sono esaminate e salvate dalla persona preposta al più tardi il primo giorno feriale successivo alla scoperta dell’evento. Le registrazioni non salvate sono cancellate al più tardi dopo 20 giorni.
3 Le registrazioni possono essere rese note soltanto alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali i PF o gli istituti di ricerca sporgono denuncia o fanno valere pretese legali. L’analisi delle registrazioni è consentita esclusivamente a queste autorità.
4 I PF e gli istituti di ricerca conservano le registrazioni salvate in un luogo a prova di furto e di abuso. Le distruggono al più tardi dopo 100 giorni, salvo che servano come mezzo di prova in un procedimento giudiziario o disciplinare pendente. Le registrazioni possono essere riutilizzate in forma anonimizzata per scopi didattici o di prevenzione degli infortuni.
5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le misure di sicurezza conformemente alla legislazione sull’energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003107 sull’energia nucleare.
1 The two federal institutes of technology and the research institutes may install a video surveillance system insofar as this is necessary in order to protect their staff, students and visitors, their infrastructure and operations.
2 Video signals may be recorded. In the event of any security-relevant incidents, recordings must be viewed and secured by the person responsible no later than the first working day after the incident is discovered. Unsecured recordings shall be deleted after 20 days at the latest.
3 Recordings may only be shown to prosecuting authorities or authorities with which the federal institutes of technology or the research institutes file a complaint or against which they assert legal claims. Only these authorities are permitted to analyse the recordings.
4 The two federal institutes of technology and the research institutes shall store secured recordings in a way that protects them from theft and misuse. They shall destroy them after 100 days at the latest, unless they are being used as evidence in ongoing legal proceedings or disciplinary proceedings. The records may be re-used in anonymous form for training or accident prevention purposes.
5 The provisions on security precautions under the nuclear energy legislation for federal institutes of technology or research institutes that hold a licence under the Nuclear Energy Act of 21 March 2003108 are reserved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.