1 I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull’integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
2 I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.
3 Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.
1 The two federal institutes of technology and four research institutes within the ETH Domain shall establish binding rules of scientific integrity and good scientific practice for their members.
2 They shall determine the procedure for suspected non-compliance with these rules
3 Penalties for non-compliance with these rules are governed by the provisions of personnel law and provisions on the revocation of academic titles.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.