1 I PF possono accettare mandati di formazione e di ricerca o fornire altre prestazioni, purché compatibili con il loro compito di insegnamento e di ricerca.
2 Trattandosi di prestazioni che possono essere assunte anche dall’economia privata, non deve risultarne falsata la libera concorrenza.
1 The two federal institutes of technology may take on teaching and research assignments and render other services provided they are compatible with their primary responsibilities in teaching and research.
2 If services can be provided equally well by the private sector, the two federal institutes of technology shall not distort competition.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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