(art. 53 cpv. 2 LFPr)
1 Entro il 1° luglio di ogni anno i Cantoni comunicano la SEFRI i costi netti che essi stessi e i Comuni hanno sostenuto per la formazione professionale nell’anno precedente.
2 I costi sono articolati secondo le spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr. I costi delle formazioni di base ad impostazione scolastica devono essere presentati separatamente.
3 La SEFRI può, mediante istruzioni, prevedere un’altra articolazione.
(Art. 53 para. 2 VPETA)
1 By 1 July of each year, the Cantons shall inform SERI of the net costs that they and the communes incurred in the previous year in relation to VPET.
2 The costs shall be broken down according to the tasks mentioned in Article 53 paragraph 2 VPETA. The costs associated with school-based VET programmes must be presented separately.
3 SERI may establish other breakdown criteria in corresponding guidelines.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.